Circolari

Manovra Finanziaria per il 2007 – Normativa fiscale sui veicoli – Determinazione del fringe benefit – Circolare Agenzia Entrate n. 21 del 17/4/2007

Circolare n° 109/2007 » 27.04.2007

Come si ricorderà, la legge finanziaria per il 2007 (comma 324) aveva rinviato al 2007 l'entrata in vigore della nuova percentuale di quantificazione (50%) del valore del benefit tassabile in capo al dipendente che usufruisce di un'auto in uso promiscuo, ma al contempo prevedeva anche che - in connessione con l'autorizzazione UE relativamente alla percentuale di detraibilità IVA - sarebbe stata modificata in via prioritaria e in senso più favorevole proprio tale disposizione.

Con la recente Circolare n. 21/E del 17 aprile c.m. l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato, quanto anticipato dal comunicato stampa del Viceministro Vincenzo Visco del 21 marzo scorso sulla tassazione dell’auto in uso ai dipendenti ad uso promiscuo (sia per lavoro che per uso personale) applicando la normativa più favorevole in vigore fino al 31/12/2006 (30%).

In sostanza la circolare 21/E ha chiarito che anche nel periodo di imposta in corso si applicherà la normativa più favorevole ai lavoratori che hanno goduto del fringe benefit, evitando la maggiore tassazione.

A questo proposito è stato spiegato che, tra l'altro, la nuova disciplina ha effetto dall'anno d'imposta 2007, e non deve essere applicata per i versamenti in acconto, contrariamente a quanto effettuato dai sostituti d'imposta che hanno già calcolato i versamenti in base al nuovo regime di tassazione.

Le stesse considerazioni, tenuto conto dell’unificazione della base imponibile previdenziale e di quella fiscale operata dal Dlgs 314/1997, si applicano nei confronti della determinazione dell’imponibile previdenziale: il sostituto d’imposta calcolerà la base imponibile previdenziale del fringe benefit relativo all’utilizzo promiscuo del veicolo, calcolando il coefficiente del 30 per cento.

Le maggiori ritenute eventualmente effettuate nei primi mesi del 2007, calcolate applicando il coefficiente del 50%, potranno comunque essere recuperate nel 2007 o, qualora questo comporti difficoltà per il sostituto d’imposta, nel conguaglio di fine anno. La circolare chiarisce che anche per i soggetti cessati nel 2007 prima della pubblicazione della circolare, il conguaglio deve essere effettuato utilizzando il coefficiente del 30%.

Cordiali saluti
  
Il Presidente
R.Carlo Noto La Diega


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