Circolari

Normativa sulle auto aziendali - Legge 3 agosto 2007, n. 127 disposizioni urgenti in materia finanziaria –– Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 321/E del 22 agosto 2007 – Istanza rimborso IVA

Circolare n° 234/2007 » 04.09.2007

Facendo seguito alle varie circolari in argomento, siamo lieti informare che, anche a seguito di intensa attività di FISE e ANIASA presso le competenti Istituzioni, con l’approvazione della Legge 3 agosto 2007, n. 127 (c.d. “provvedimento tesoretto”) è stata modificata la normativa sulle auto aziendali, oggetto come noto di misure oltremodo restrittive previste dalla manovra finanziaria di fine 2006.

Il provvedimento è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto ed è entrato in vigore il giorno successivo.

I commi da 7 a 10, dell’art. 15-bis apportano quindi sostanziali modifiche alla disciplina delle auto aziendali già modificata dal decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (c.d collegato alla finanziaria 2007).

Come si ricorderà, tale provvedimento aveva fortemente ridotto la deducibilità delle auto aziendali ai fini delle imposte sui redditi, quasi penalizzandone l’uso, allo scopo di coprire gli ipotizzati maggiori oneri derivanti dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del settembre 2006, che aveva dichiarato incompatibile con la VI Direttiva IVA la limitazione del diritto alla detrazione dell’imposta sulle auto e sulle spese connesse.

A seguito dell’autorizzazione del 27 giugno scorso del Consiglio UE a limitare al 40% la detrazione IVA "sulle spese relative a veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali", con la legge n. 127 è stato rimodulato, in linea con quanto rappresentato da FISE e ANIASA insieme a Confindustria ed alle altre Associazioni di categoria del settore, le percentuali di deducibilità dei costi sostenuti dalle imprese per le auto aziendali nel periodo di imposta 2007 e 2006.


1 Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti e tassazione del fringe benefit

Con riferimento al trattamento fiscale delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, il comma 7 del citato articolo 15-bis dispone, salvo alcune differenze, un sostanziale ritorno al regime precedente le modifiche disposte con il collegato alla finanziaria 2007.


In particolare, riguardo al reddito del lavoratore dipendente, è stata legislativamente ripristinata la disciplina del fringe benefit vigente prima della manovra finanziaria 2006, sulla base, pertanto, non più del 50% dei 15.000 km determinati secondo le tabelle ACI, ma del 30%. Su questo rilevantissimo aspetto ed a seguito di interessamento di ANIASA (quasi il 90% dei veicoli a noleggio sono assegnati ad uso promiscuo) si era peraltro già espressa l’Agenzia con la circolare n. 21/E del 27 aprile, ufficializzando quanto già anticipato dal Viceministro Visco a fine marzo (vedi ns. circolare n. 84 del 29/3/2007).

Per quanto concerne, invece, il reddito di impresa, si stabilisce – per effetto della modifica apportata alla lettera b-bis), comma 1, dell’art. 164 del TUIR – che l’impresa possa dedurre dal proprio reddito il 90% delle spese e degli altri componenti negativi relativi all’auto assegnata al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta. Sostanzialmente, anche in questo caso, si ha un ritorno alla disciplina previgente al D.L. n. 262 del 2006, con la differenza che, invece di una deduzioni pari al 100% delle spese sostenute per le auto assegnate, viene ora riconosciuta una deducibilità limitata al 90%.

E’ importante evidenziare che, per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, la base di misurazione della quota deducibile dal reddito di impresa è rappresentata da tutte le spese sostenute dall’impresa, non trovando applicazione, riguardo tale fattispecie, i limiti quantitativi previsti dalla lettera b), comma 1, dell’art. 164, TUIR.

2 Auto aziendali non strumentali

Per le auto aziendali non strumentali – rese totalmente indeducibili dal reddito di impresa dal decreto collegato alla finanziaria 2007 – è ora riconosciuta una deducibilità pari al 40% delle spese e degli altri componenti negativi, nei limiti di costo fissati dalla lettera b), comma 1, dell’art. 164 del TUIR.

3 Decorrenza

Le modifiche di cui si è fatto cenno hanno effetto, ai sensi del successivo comma 8 dell’art. 15-bis, dal periodo di imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 e, quindi, per i soggetti aventi esercizio sociale coincidente con l’anno solare, dal 1° gennaio 2007.

4 Disciplina transitoria

Per il periodo di imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006 (periodo di imposta 2006 per i soggetti aventi esercizio sociale coincidente con l’anno solare), invece, è stata introdotta una disciplina transitoria che consente alle imprese di beneficiare di una maggiore deduzione rispetto a quella fruita in sede di liquidazione dell’imposta relativa allo stesso periodo, nella vigenza del D.L. n. 262 del 2006.

Precisamente, il comma 9 dell’art. 15-bis citato, prevede le seguenti percentuali di deducibilità:

  • 65% dei costi sostenuti per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, in luogo della previgente deducibilità solo del fringe benefit tassato in capo al dipendente;
  • 20% dei costi relativi ai veicoli aziendali non utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività di impresa - sempre nel limite di costo auto riconosciuto dall'art. 164, del TUIR – in luogo della previgente indeducibilità;

Relativamente al periodo di imposta in corso al 3 ottobre 2006, i maggiori importi deducibili per effetto di queste nuove percentuali di deduzione, potranno essere recuperate in deduzione nel periodo di imposta in corso al 27 giugno u.s. e, ai sensi del comma 9 dell’art. 15-bis citato, se ne potrà tener conto in sede di versamento di seconda o unica rata d'acconto relativa a tale periodo di imposta.

Riguardo invece gli acconti Ires ed Irap relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 3 ottobre 2006 – periodo di imposta 2007, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare – il comma 10 dell’art. 15-bis, riconferma la possibilità, già prevista dal D.L. n. 262 del 2006, di continuare ad applicare le disposizioni previgenti a quelle introdotte dall’art. 2, comma 71, del citato decreto legge.

Per utilità delle associate sintetizziamo la complessa normativa nella seguente tabella

Autovettura    Dal 1 gennaio 2006   (regime transitorio)   A partire dal 1 gennaio 2007  
Autovettura in uso promiscuo ai dipendenti
Deducibilità al 65% di tutte le spese (senza alcun limite di costo per ammortamenti, leasing o noleggio) *   Deducibilità al 90% di tutte le spese (senza alcun limite di costo per ammortamenti, leasing o noleggio)   
Autovettura ad uso aziendale   Deducibilità al 20% di tutte le spese (con un limite di 18.076 € per ammortamento/leasing e di 3.615 per i canoni di noleggio) **  Deducibilità al 40% di tutte le spese (con un limite di 18.076 € per ammortamento/leasing e di 3.615 per i canoni di noleggio)  
Utilizzo come bene strumentale   Deduzione al 100% di tutti i costi e le spese di impiego (autoscuole, tassisti, imprese di noleggio)  

E’ rilevante segnalare che per Unico 2007, in base alla normativa al momento vigente, sono state applicate le previsioni di minor favore previste dalla manovra fiscale di fine 2006 e che l’eccedenza ora deducibile sarà recuperabile con Unico 2008.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 231/E del 22 agosto

Ad ulteriori fini documentativi, segnaliamo che con Risoluzione n. 231/E del 22 agosto u.s. l'Agenzia è nuovamente intervenuta a chiarire la "strumentalità" dei veicoli, confermando quanto già espresso in precedenti documenti
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb96dc48daa4f96/ris_231e.pdf

In risposta a specifico interpello, per l’Agenzia le vetture assegnate ai dipendenti per l'effettuazione di visite presso i clienti, nell'ambito dell'attività di assistenza a quest'ultimi, non possono considerarsi destinate a essere utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, condizione essenziale per l'integrale deduzione dei relativi costi.

Si considerano infatti  "utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa" solo i veicoli a motore senza i quali l'attività di impresa non può essere esercitata (e per ciò stesso indispensabili all'espletamento della gestione aziendale), quali, ad esempio, le vetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse, le vetture adibite a scuola guida, i taxi.

Ne consegue che per le vetture esercitate nell’esercizio di impresa, in relazione alle nuove disposizioni, i costi sono deducibili nella misura del 40%.


Istanza di rimborso IVA

Ricordiamo nell’occasione che il 20 settembre 2007, salvo eventuali proroghe, scade il termine per la richiesta di rimborso dell’Iva auto versata in eccedenza sugli acquisti e sulle spese di gestione delle auto aziendali a partire dal 1°gennaio 2003 fino al 13 settembre 2006 (vedi circolare Agenzia Entrate n. 28 del 16/5/207 http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebbc4e0958d63b6/cir_28.pdf)

Dopo la sentenza da parte della Corte di giustizia all’Italia sulla detraibilità dell’Iva auto ed a seguito dei rilievi formulati dal mondo delle imprese e dei professionisti, l’Agenzia ha fornito ai contribuenti ulteriori istruzioni per la presentazione della domanda di rimborso, con una procedura più semplificata che non obblighi a procedure e calcoli particolarmente complicati. E’ stato quindi introdotto un metodo forfetario per determinare le conseguenti maggiori imposte dirette, consentendo di indicare solo l’ammontare complessivo a decurtazione del credito IVA.

La domanda di rimborso va presentata in via telematica utilizzando il modulo ministeriale approvato dall’Agenzia (vedi ns. circolare n. 67 del 1 marzo 2007).

Cordiali saluti.

Il Presidente 
R.Carlo Noto La Diega 


 


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