Circolari

Blocco dei pagamenti di importo superiore ai 10.000 euro da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato.
Circolare n° 237/2007 » 07.09.2007
L’efficacia di tale disposizione, ai sensi del comma 2, dell’art. 48-bis citato, risultava subordinata all’emanazione di un regolamento del Ministero della Economia e delle Finanze, contenente previsioni circa le modalità di attuazione della stessa.
In considerazione della rilevanza e dell'impatto che tale disciplina riveste per le imprese, insieme a Confindustria ne avevamo sottolineato le criticità e fatto pervenire al Ministero dell’economia e delle finanze specifiche osservazioni a una prima bozza di regolamento.
In attesa del regolamento attuativo, rispondendo a un quesito rivolto da un comune, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con deliberazione 18 maggio 2007 n. 10 ha peraltro ritenuto “che la norma sia precettiva. […] la disposizione di cui all’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 […] è entrata in vigore, ed è divenuta obbligatoria, a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione (avvenuta il 28 novembre 2006).”
La Ragioneria Generale dello Stato, con circolare del 6 agosto scorso, n. 28, preso atto di quanto sopra, ha pertanto ha fornito alcune prime linee guida per l’applicazione della norma, assumendo a presupposto la piena operatività dell’art. 48-bis citato.
Con tale circolare, che si allega, si precisa che le Amministrazioni pubbliche potranno verificare l’inadempienza del soggetto beneficiario all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento sia con strumenti tradizionali di comunicazione, sia con procedure telematiche quali la posta elettronica.
In alternativa a tale modalità di verifica, l’Amministrazione potrà acquisire dal beneficiario del pagamento una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti l’assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute. Un facsimile di tale dichiarazione sostitutiva è allegato alla circolare stessa.
La dichiarazione sostitutiva deve essere riferita, secondo le indicazioni fornite, ad un periodo antecedente 20 giorni l’emissione del mandato di pagamento.
Il pagamento sarà sospeso fino a quando il beneficiario non presenti la dichiarazione sostitutiva.
Inoltre, con riferimento all’ambito oggettivo della disposizione, viene specificato che non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della norma i pagamenti disposti in virtù di pronunce giurisdizionali esecutive e le erogazioni connesse a prestazioni di lavoro dipendente o assimilate.
La Ragioneria Generale dello Stato, con circolare del 4 settembre scorso, n. 29, pure allegata, anche a seguito di ulteriori osservazioni pervenute e soprattutto delle perplessità manifestate da Equitalia spa, in particolare con riferimento alla mancanza delle garanzie necessarie su privacy e sicurezza informatica, ha fornito nuove precisazioni, in base alle quali:
- le Amministrazioni interessate (e le società a prevalente partecipazione pubblica) devono richiedere in via prioritaria, e non in alternativa, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà al beneficiario del pagamento, secondo le modalità indicate nella precedente circolare n. 28;
- in caso di omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte del beneficiario del pagamento, i soggetti pubblici sospendono il pagamento e procedono alla verifica presso l’agente della riscossione. A tal proposito va sottolineato che, in assenza del regolamento ministeriale, non essendo chiaro se l’agente della riscossione sia tenuto a rispondere ed in quali tempi, ne potrebbe conseguire la sospensione del pagamento sine die;
- in presenza di pagamenti periodici – contratti di locazione, di somministrazione, di appalto di servizi – a favore dello stesso beneficiario, al fine di evitare la presentazione di singole dichiarazioni per ogni pagamento, è stata ritenuta sufficiente la presentazione di un'unica dichiarazione iniziale con la quale il beneficiario assume anche l’impegno di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione successiva, integrando il facsimile allegato alla circolare n. 28 con la dicitura “dichiara infine, che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione rispetto alla situazione sopra rappresentata”.
Sono molti gli aspetti che destano perplessità, anche sotto il profilo costituzionale (le disposizioni dell’ordinamento tributario che imponevano di pagare quanto richiesto dall’amministrazione, prima di poterlo contestare davanti all’Autorità giudiziaria, furono dichiarate incostituzionali con una serie di decisioni della Corte Costituzionale a partire dalla sentenza n. 21 del lontano 1961 !!!) e in termini di certezza del diritto, visto che entrambe le circolari, già diverse nei contenuti tra loro, si concludono con l’affermazione che il regolamento ministeriale potrebbe contenere asserzioni difformi.
La tematica in oggetto continuerà ad essere seguita con la massima attenzione, insieme a Confindustria, attesa la valenza generale della materia, soprattutto con riferimento alla sede di stesura definitiva del regolamento ministeriale.
Si allegano le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 28 e n. 29.
Distinti saluti.
Responsabile Area Mercato dei Servizi
Giuseppe Gherardelli
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