Circolari

TAR Lazio, Sez. III quater, 22 dicembre 2008, n. 12229 – Sul ritardo nei pagamenti a parte delle Pubbliche Amministrazioni

Circolare n° 002/2009 » 07.01.2009

Segnaliamo a tutte le Associate la sentenza in oggetto, allegata, con la quale il  Tar del Lazio ha accolto il ricorso predisposto nell’interesse di due Associazioni di rappresentanza laziali di imprese fornitrici di beni (Confcommercio Roma e AFSO Lazio) per censurare il diffuso comportamento delle Aziende sanitarie ed ospedaliere del Lazio, che inseriscono negli atti di gara termini di pagamento e i tassi di interesse diversi da quelli previsti dal D.Lgs. n. 231 dell’8 agosto 2002 (oggi dell’11,10%, pari al saggio del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea maggiorato di sette punti). La vicenda era stata seguita e l’iniziativa condivisa anche in sede TAIIS.

Secondo il TAR, le prescrizioni contenute negli atti di gara (bandi, disciplinari e capitolati) debbono qualificarsi come “condizioni generali di contratto” (imposte dalla Pubblica Amministrazione) e, come tali, non può sostenersi che le stesse siano state “negoziate” (e liberamente accettate) dai concorrenti. Su tale presupposto, il TAR ha accertato la “grave iniquità” delle clausole di bandi e capitolati predisposti dalle Aziende sanitarie laziali, che imponevano termini di pagamento superiori a trenta giorni e saggi di interesse inferiori (a volte escludendoli del tutto) a quelli prescritti dal D.Lgs. n. 231 del 2002.

Il TAR ha altresì condannato le Aziende sanitarie ad inserire nei futuri atti di gara termini
di pagamento conformi all’art. 4 del D.Lgs. n. 231 del 2002 (ovvero pari a 30 giorni) ed un saggio di interesse conforme a quello prescritto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2002 (attualmente, come rilevato, pari al 11,10%).

Ad avviso dello Studio legale Brugnoletti che ha curato il ricorso e che ci ha cortesemente informati dell’esito, la conseguenza della citata pronuncia è che tutte le imprese aggiudicatarie di gare nel settore sanitario (laziale e bandite successivamente all’8 agosto 2002) potranno avviare azioni legali per vedersi riconoscere il pagamento dei corrispettivi nel termine di trenta giorni (prescindendo da qualsiasi diversa prescrizione contemplata negli atti di gara, da considerarsi come non apposte) e la corresponsione, anche per il pregresso, di interessi per ritardato pagamento nella misura prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2002.

Si coglie l’occasione per ricordare l’iniziativa organizzata sul tema come TAIIS per il 13 gennaio pv, come da nostra circolare n. 432/2008.

Restando a disposizione, inviamo i migliori saluti

    
Il Responsabile Area Mercato dei Servizi
Giuseppe Gherardelli


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