Circolari

Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici – Determinazione n. 6 dell’8 luglio 2009 – Procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse con particolare riferimento al criterio del prezzo più basso.

Circolare n° 247/2009 » 09.09.2009

Si informa che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2009 la Determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici indicata in oggetto.

La Determinazione mira a fornire indicazioni di carattere generale rispetto ad aspetti procedurali e sostanziali concernenti il procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte nei contratti pubblici con riferimento al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. Sono pertanto esaminate le diverse fasi della procedura in questione, dalla individuazione della soglia di anomalia alla fase del contraddittorio e della verifica sostanziale della congruità dell’offerta.

La Determinazione è indirizzata principalmente alle stazioni appaltanti e sotto questo profilo deve essere apprezzato lo stile con cui è redatta, che ne consente una agevole lettura, fruibile anche dai non "addetti ai lavori" e quindi anche dalle amministrazioni più piccole e meno strutturate.

Nel rinviare alla lettura del documento, nel quale si richiamamano anche i principali indirizzi giurisprudenziali emersi in sede di applicazione delle pertinenti norme del Codice dei contratti pubblici, si evidenziano in questa sede alcuni aspetti, con particolare riguardo a quanto asserito nel punto D della Determinazione ("Verifica sostanziale della congruità dell’offerta") di maggior interesse imprenditoriale.

Viene ricordato il principio fondamentale, costante in giurisprudenza, che la valutazione della congruità dell’offerta non ha per oggetto specifiche inesattezze, ma deve mirare ad accertare se l’offerta nel suo complesso sia attendibile.

Si afferma il principio – in realtà non così pacifico in giurisprudenza – della modificabilità delle giustificazioni; si afferma, richiamando proprio precedente Parere e alcune sentenze, che voci di ricavo aggiuntive, generate dai cd. servizi aggiuntivi, possono essere considerati come elementi giustificativi del ribasso offerto quando questi si configurano come elementi intrinseci alla prestazione principale: viene quindi generalizzato, a nostro avviso in maniera non propria, un principio affermato in una vicenda del tutto particolare.

In merito alla possibilità di giustificare scostamenti rispetto al costo del lavoro "medio" rilevato da fonti ufficiali, l’Autorità osserva che la verifica di tali giustificazioni non può essere disgiunta da valutazioni sulla congruità del "monte ore", al fine di evitare che il costo unitario del lavoro sembri - erroneamente - congruo per effetto di una sottostima del tempo di lavoro o del numero dei lavoratori.

L’Autorità recepisce alcune richieste espressamente avanzate dalla FISE, anche congiuntamente al TAiiS, nel quadro dei numerosi incontri avuti, là dove rileva che le disposizioni in merito al costo del lavoro mirano a tutelare la par condicio dei concorrenti, atteso che la garanzia del rispetto del costo del lavoro … "non consente a ciascun operatore di individuare liberamente il contratto collettivo da applicare, ma rappresenta un unico criterio di riferimento per tutti i concorrenti".

Si osserva però che l’Autorità, nel rilevare il valore non vincolante dei valori medi di costo del lavoro contenuti nelle cd. Tabelle, omette di richiamare quella giurisprudenza ( Consiglio di Stato n. 1451, del 12 marzo 2009; TAR Campania Napoli, 26/11/2008 n. 19678) che pur rilevando la derogabilità di alcuni costi esposti nelle Tabelle, rileva come i dati delle tabelle, anche qualora abbiano valore "statistico", assumono comunque funzione di parametro legale, con onere probatorio rigoroso per l’offerente in sede di giustificazione, in particolare per quanto concerne le cd. ore annue mediamente lavorate.

Non viene inoltre richiamata, come avrebbe potuto essere oppurtuno, la giurisprudenza (TAR Lazio, n. 5655 del 9 giugno u.s, TAR Sicilia Catania, con sentenza n. 955/2007) critica sulla possibilità di asserire il ricorso alle liste di mobilità o alla legislazione che dispone benefici contributivi e fiscali per nuove assunzioni come giustificazione per ribassi sul costo del lavoro, data la natura eventuale e quindi aleatoria di tali asserzioni.

Tanto rilevato, si evidenzia che comunque la Determinazione risponde all’esigenza di dare linee guida di riferimento alle Stazioni appaltanti, indirizzandole verso una applicazione omogenea e corretta della normativa in parola e testimonia come l’Autorità si ponga come interlocutore attento alle istanze del mercato.

I migliori saluti

Giuseppe Gherardelli
Responsabile Area Mercato dei servizi

 


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